La Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica
L'Unione europea adotta, secondo la procedura prevista dall'art. 83, § 1, TFUE, la prima direttiva in materia di violenza contro le donne

Dopo un iter che ha incontrato non poche resistenze da parte di alcuni Stati membri, l'Unione europea ha adottato una direttiva relativa sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.
La base legale è rappresentata dall'art. 83 TFUE, che detta norme minime per la definizione dei reati in sfere di criminalità particolarmente grave, tra cui rientrano tanto la tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale di donne e minori quanto la criminalità informatica.
La circostanza per cui, tra le sfere di criminalità espressamente menzionate dall'art. 83, § 1, TFUE, non sia inclusa la violenza di genere o contro le donne ha rappresentato il più evidente limite per l'introduzione di norme minime che siano efficaci e puntualmente dirette al contrasto del fenomeno in questione.
La "tratta di essere umani e sfruttamento sessuale di donne e minori" e la "criminalità informatica", in effetti, solo in parte comprendono le dinamiche tradizionalmente riconodotte alla c.d. violenza di genere, sfuggendo a queste sfere di criminalità fenomeni particolarmente complessi e gravi, quali ad esempio la violenza sessuale.
Anche per questa ragione, l'introduzione di una fattispecie di stupro basata sul consenso, che inizialmente figurava nei lavori preparatori, ha incontrato resistenze insuperabili da parte di alcuni Stati membri, che hanno evidenziato la fragilità della base legale individuata.
Proprio muovendo dalle sfere di criminalità poste a fondamento della direttiva, viene richiesto agli Stati membri di introdurre i seguenti reati:
mutilazioni genitali femminili (art. 3 della Direttiva 1385/2024);
matrimonio forzato (art. 4 della Direttiva 1385/2024);
condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato (art. 5 della Direttiva 1385/2024);
stalking online (art. 6 della Direttiva 1385/2024);
molestie online (art. 7 della Direttiva 1385/2024);
istigazione alla violenza o all'odio online (art. 8 della Direttiva 1385/20249).
Sono, poi, stabilite circostanze aggravanti e disposizioni in merito alla istigazione, al favoreggiamento, al concorso e al tentativo di questi reati.
Le questioni certamente più interessanti, però, sono quelle affrontate nella parte successiva, che, pur non prevedendo veri e propri obblighi di incriminazione, introduce disposizioni tanto in materia di protezione delle vittime e di accesso alla giustizia, quanto in materia di prevenzione e intervento precoce.
In attesa di pubblicare articoli e approfondimenti sulla materia, riportiamo per il momento il testo della direttiva.
